Dal 2013 è stata prevista una sanzione di 258,00 euro nel caso di presentazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine. Entro il 30.09.2014, è stato possibile beneficiare delle (ridotte) sanzioni in caso di utilizzo del Ravvedimento operoso lungo per correggere errori commessi in sede di compilazione del quadro RW del mod. Unico 2014, da effettuarsi con i nuovi importi delle sanzioni e unicamente per la Sezione II. Il termine ultimo per sanare Unico 2014 è stato quindi il 29.12.2014 e si è potuto, entro tale data, scegliere se accedere al vecchio Ravvedimento operoso per sanare le irregolarità commesse in Unico 2014 o se rinviare la sanatoria accedendo alla Voluntary Disclosure. È poi sempre possibile, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/2010, ricorrere al Ravvedimento operoso entro il 30 settembre 2015 per regolarizzare gli illeciti riguardanti il quadro RW, purché la violazione non sia stata già contestata dai verificatori e applicando le sanzioni secondo le regole ordinarie.

Il rinnovato Ravvedimento operoso in vigore dal 1 gennaio 2015 ha cambiato notevolmente lo strumento. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa, che non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche e che non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore. Tali preclusioni oggi non operano più e il ravvedimento non è ammesso solo a seguito di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione, ovviamente in misura ridotta.

Nel caso di dichiarazione infedele la sanzione è pari al 100%, senza riduzione. Le altre sanzioni minime per il Quadro RW sono pari al 3% (o al 6% a seconda se l’omessa dichiarazione riguardi asset presenti in Paesi collaborativi o non collaborativi).

La sanzione ridotta per effetto del nuovo Ravvedimento operoso è pari ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione, ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. La somma dovuta in caso di Ravvedimento operoso sarà quindi pari al 12,5% della sanzione minima entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, al 14,28% della sanzione minima entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e al 16,67% della sanzione minima oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Se paragoniamo quindi i costi della Disclosure, anche Interna, con quelli del nuovo Ravvedimento operoso, possiamo notare che con il primo strumento abbiamo la riduzione a metà delle sanzioni, anche se a determinate condizioni (in assenza di tali condizioni, se il Paese non è White List) e la possibilità di definizione ad 1/3 di quanto determinato dall’Ufficio, mentre con il Ravvedimento operoso abbiamo una riduzione proporzionale a seconda del momento della sanatoria. Quindi è opportuno effettuare qualche calcolo di convenienza mettendo a confronto i due strumenti.

 

Va osservato che l’accesso alla Voluntary Disclosure viene inibito se il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. Questo non accade con il Ravvedimento operoso cui, come abbiamo visto, è inibito l’accesso solo se sono stati notificati atti di liquidazione o accertamenti compresi gli avvisi bonari. Per accedere al nuovo Ravvedimento operoso non v’è il termine stringente del 30 settembre 2015, né viene richiesta la mole di documenti prevista per la disclosure, essendo sufficiente la presentazione della dichiarazione corretta.

Ancora, nel caso di Paesi Black List, in caso di Ravvedimento operoso non si applica la presunzione di redditività di cui al D.L. 78/2009, in base alla quale le attività detenute in Paesi Black List si intendono costituite con redditi sottratti a tassazione e pertanto assoggettabili ad Irpef in Italia e, in questi casi, l’azione di controllo dell’Agenzia viene posticipata.

Per quanto riguarda il pagamento del dovuto, mentre con la Collaborazione Volontaria si dovrà pagare in un’unica soluzione o in tre rate mensili (a scelta del contribuente), con il nuovo Ravvedimento operoso si dovrà pagare in un’unica soluzione ma sarà ammessa la compensazione, che non è possibile con la disclosure.

Un aspetto molto importante da valutare, al di là dei calcoli sui costi complessivi, è che il Ravvedimento operoso non offre nessun ombrello penale, a differenza della Voluntary Disclosure che, come vedremo nel capitolo successivo, fornisce un’ampia copertura sia per le violazioni tributarie che per quelle non tributarie (riciclaggio, autoriciclaggio ed evasione tributaria).

Paolo Battaglia

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