Nel D.L. 83/2012, il c.d. Decreto Sviluppo 2012, sono state inserite importanti misure per le imprese associate ai più di 500 consorzi per l’internazionalizzazione diffusi in tutta Italia.

In particolare, l’articolo 42 del nuovo Decreto Sviluppo, prevede l’ammissione ai Consorzi per l’internazionalizzazione anche di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi pubblici.

La stessa attività dei Consorzi viene potenziata con interventi sulla formazione del personale impegnato nell’esportazione e la ricerca di prodotti innovativi adatti ai vari mercati da raggiungere e agevolando i collegamenti tra consorzi per l’internazionalizzazione e i contratti di rete, con la possibilità che il Consorzio possa realizzare un contratto di rete anche con le imprese non associate diventando di fatto l’organo comune per l’esecuzione del contratto da parte del soggetto attuatore.

Al comma 6 dell’articolo 42 del decreto si prevede per tali organismi la concessione di contributi fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità.

L’art. 42 sostituirà, quindi, le due leggi che attualmente regolamentano la disciplina, la L. 83/89 e la L. 394/81 art. 10, con importanti semplificazioni delle procedure, da disciplinarsi con un prossimo decreto ministeriale di natura non regolamentare che verrà emanato entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recante i requisiti soggettivi, criteri e modalità per la concessione dei contributi.

È stata inoltre introdotta una disciplina analoga a quella già prevista, per le reti d’impresa, secondo cui, una quota di utili dell’esercizio riservati al fondo patrimoniale comune concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui l’apposita riserva, nella quale sono stati accantonati, è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Inoltre, i servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell’articolo 9 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e, quindi, soggetti ad un regime di non imponibilità Iva.