La legge sulla Voluntary Disclosure consente la regolarizzazione dei maggiori imponibili anche non direttamente connessi alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, perché realizzati in Italia e non dichiarati. Sia chiaro che la Voluntary Disclosure interna è una facoltà, non un obbligo di chi presenta la procedura esterna, anche se, in virtù del fatto che la “disclosure” svelerà tutte le sostanze detenute all’estero, bisognerà rispondere anche a molte domande sulla genesi di queste sostanze e, quindi, in molti casi, saranno coinvolte le collegate attività economiche detenute in Italia.

I soggetti interessati sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società, i contribuenti non tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale e i contribuenti tenuti al monitoraggio fiscale che non hanno violato gli obblighi. Si sanano le violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi a IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ritenute fiscali, commesse fino al 30.12.2014.

Accedendo si ottiene uno sconto delle sanzioni che saranno applicate sul minimo edittale ridotto di 1/4.

I periodi di accertamento sono tutti i periodi d’imposta non ancora scaduti alla data di presentazione della domanda (con raddoppio in presenza di violazioni penali). I periodi d’imposta scadono il 31 dicembre 2015, per cui occorrerà fornire documenti e informazioni utili alla ricostruzione dei redditi fino al 2010 o al 2009 per omessa dichiarazione e, in presenza di violazioni penali, fino al 2006 o al 2004 per via del raddoppio dei termini.

Se il contribuente definisce l’invito, tali sanzioni si riducono a 1/6. Se si sceglie la strada dell’adesione la riduzione sarà al massimo pari a 1/3.

La domanda si presenta con lo stesso modello della Voluntary Disclosure “esterna” e segue analoga procedura. Quindi anche in questo caso si presenterà un’istanza all’Agenzia per via telematica, integrata dagli stessi documenti previsti.

Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia esaminerà la domanda e la documentazione di supporto e definirà il costo complessivo della regolarizzazione (imposte più sanzioni ridotte) ed emetterà un invito a comparire che conterrà anche l’invito al contraddittorio per l’adesione. Anche in questo caso, il contribuente, se non dovesse accettare i conteggi dell’Amministrazione, potrà proporre un’istanza di accertamento con adesione.

Il pagamento del dovuto potrà avvenire in un’unica soluzione o in 3 rate mensili e il mancato pagamento di una delle rate comporterà il venir meno degli effetti della procedura.

La tempistica dei pagamenti è, come per la Voluntary esterna, la seguente:

• Entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione

• Entro 20 giorni dalla data dell’atto di accertamento con adesione

• Entro il termine per la proposizione del ricorso avverso le sanzioni per il quadro RW in caso di atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Anche in questo caso sono previste le esimenti dalla punibilità e la diminuzione delle pene per i reati tributari e per quelli non tributari previsti dalla L. 186/2014 per la Voluntary esterna e che vedremo oltre.

L’obiettivo principale di questo strumento è l’emersione del “nero” che non dovesse essere riassorbito dalla Voluntary esterna, che riguarda soprattutto l’evasione esportata e patrimonializzata all’estero. A differenza della Voluntary esterna non vi è la previsione del requisito della universalità. Non è stata prevista anche qui l’esclusione della Voluntary a sfavore di terzi le cui evasioni siano connesse, il che fa permanere anche nella versione “interna” dello strumento un colore per certi versi delatorio.

Paolo Battaglia

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