Una mia nota sul calcolo a forfait nella Voluntary Disclosure per Ascheri & Partners – London.

Paolo Battaglia

L’art. 5-quinquies della Legge sulla Voluntary Disclosure, al punto 8, consente al contribuente che non abbia dicharato investimenti finanziari detenuti all’estero, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di far determinare tali rendimenti d’ufficio forfettariamente con l’applicazione del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno, base per l’imposizione al 27% e sempre che la media delle consistenze di tali attività finanziarie non ecceda il limite di 2 milioni di euro al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria.

Questa forma di forfetizzazione del debito tributario, alternativa alla ricostruzione analitica, dovrebbe consentire al contribuente che volesse riportare nel nostro Paese il patrimonio di effettuare un calcolo semplificato rispetto alla ricostruzione analitica. Il metodo del forfait non dovrebbe servire a ridurre il contenzioso eventuale perché è nella logica stessa della legge sulla Voluntary Disclosure che il contribuente che si sia autodenunciato non contesti il quantum ed anzi versi nei termini previsti quanto elaborato dai conteggi effettuati dall’Ufficio per la definizione agevolata degli importi dovuti, pena, appunto, la decadenza dai benefici.

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