Continuiamo la nostra chiacchierata su come difenderci dalle pressanti offerte di indebitamento per consumo. Vedremo chi è il mediatore creditizio, figura professionale relativamente recente.
Il ruolo del mediatore creditizio è espressamente regolato dalla legge 7 marzo 1996, n.108, e da una serie di norme succedutesi nel tempo, le principali delle quali sono il D.P.R. 287/2000: “Regolamento d’attuazione dell’art. 6 della L. 108/96, recante disciplina dell’attività di mediazione creditizia, dove viene espressamente specificato anche il concetto di mediazione creditizia, il provvedimento 29 aprile 2005: “Istruzioni per i mediatori creditizi”, la Deliberazione del CICR 4 marzo 2003: “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, il D.L. 8 giugno 1992, n.° 306: “Modifiche urgenti al nuovo c.p.p. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”.
Il mediatore creditizio è la persona fisica o giuridica che professionalmente mette in contatto, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Il mediatore svolge la sua attività senza essere legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti, effettuare l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art.2, comma 2 DPR 287/2000), ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente.
È invece possibile per il mediatore creditizio raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti e svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante.
Nello svolgimento della propria attività, il mediatore creditizio deve conformarsi alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali contenute, tra l’altro, nel Provvedimento UIC del 29/4/2005 (Parte IV).
Quindi il mediatore creditizio fornisce alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari.
Inoltre il mediatore creditizio, in qualità di soggetto che procede all’offerta fuori sede per gli intermediari committenti, osserva gli obblighi di trasparenza previsti per questi ultimi, espone nei locali aperti al pubblico e mette a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un “avviso” denominato “principali norme di trasparenza”, contente l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dal Testo Unico bancario.
Nell’avviso sono indicate almeno:
– la disponibilità dei fogli informativi presso i locali aperti al pubblico
– il diritto di ottenere copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, che include un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni
– il diritto di ricevere copia del contratto de mediazione stipulato, che include un documento di sintesi
– gli strumenti di tutela contrattuale relativi all’obbligo di forma scritta del contratto di mediazione e al diritto di recesso
– le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie
Nell’avviso il mediatore creditizio indica chiaramente che allo stesso è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.
Il mediatore creditizio mette a disposizione dei clienti “fogli informativi” contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio stesso, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali.
È assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto.
Nel caso di offerta fuori sede, il mediatore creditizio consegna al cliente l’avviso contente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo. Il mediatore creditizio, inoltre, acquisisce dal cliente un’attestazione dell’avvenuta consegna che conserva agli atti.
I contratti di mediazione creditizia sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali del contratto, è consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dal mediatore. In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di mediazione creditizia è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Non si applicano al contratto di mediazione creditizia deroghe alla forma scritta.
La maggior parte dei mediatori creditizi svolge la propria attività con correttezza e professionalità.
Ma sono sempre più frequenti i casi (e questo l’ho potuto osservare anche dal mio punto di vista di Consulente Tecnico del Tribunale) in cui il comportamento del mediatore creditizio si è rivelato assolutamente distorto: dalla pubblicità ingannevole e le promesse di facile credito, al credito concesso a famiglie bisognose ma palesemente non in grado di sopportare l’indebitamento, all’esercizio abusivo della professione di agente, al prestito cambializzato concesso personalmente dal mediatore stesso, spesso a tassi d’usura.
E’ la situazione di mercato e legislativa a favorire l’insinuazione nel settore di personaggi senza scrupoli. Infatti, per diventare mediatore creditizio è sufficiente compilare una domanda il cui modulo è online, avere un diploma di scuola superiore e il requisito di onorabilità.
I controlli e le relative sospensioni dall’elenco sono eventi rarissimi.
Inoltre, con uno stock di credito al consumo da vendere pari a 100 miliardi di euro da parte di banche e intermediari finanziari, è facile da parte di queste ultime garantire corpose provvigioni ai mediatori. La situazione di difficoltà delle famiglie italiane ha fatto il resto.
Tutto ciò spiega i 18.500 nuovi mediatori del 2006 e i 23.000 del 2007.
Tutti a caccia di poveri cristi…
La prossima volta vedremo come farci largo nella giungla delle sigle che rappresentano i varii Tassi d’interesse.
Paolo Battaglia - author
Paolo Battaglia, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Messina, con Master in Business Administration presso la Central Connecticut State University, ICAEW Sustainability Certificate, IIEEL Certified ESG Professional (CESG Pro-Associate Level), Dottore Commercialista, Revisore Legale e ICAEW Chartered Accountant (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), membro della ICAEW Financial Reporting Faculty e della ICAEW Corporate Finance Faculty, con 25 anni di esperienza in Italia e all’estero nel guidare la crescita organizzativa, finanziaria e i processi aziendali delle PMI.
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