Nelle more che la Regione Siciliana pubblichi in Gazzetta (con classica e micidiale caduta del calendario nel cuore dell’estate!) l’apertura della misura PO FESR 1.4.1 di prossima uscita in Sicilia  per le piccole imprese innovative in fase di avviamento sulla base di una procedura valutativa a sportello, vorremmo puntualizzare le DEFINIZIONI di PMI Innovative, Start-up innovative e quelle di Beneficiari ai sensi dell’Azione 1.4.1:

Azione 1.4.1: “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca [anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital]”

L’azione è destinata a finanziare il sostegno all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, sia provenienti dal mondo della ricerca che dell’impresa, in grado di promuovere nuova occupazione qualificata e innovazione nel sistema produttivo, prioritariamente nel campo dei settori dell’alta tecnologia, della ricerca in campo scientifico e tecnologico e dei servizi knowledge intensive, per cui sono previste agevolazioni in conto capitale alle piccole imprese “innovative” in fase di avviamento sulla base di una procedura valutativa a sportello.

Potranno partecipare le imprese operanti in tutti i settori ad esclusione di quelle produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell’acquacultura.

Il costo totale di ciascun progetto presentato non deve essere superiore a € 1.000.000,00.

L’intensità massima del contributo è pari all’80% dell’importo della spesa considerata ammissibile con un importo massimo dell’aiuto concedibile pari a € 800.000,00.

Le spese ammissibili a contributo sono:

  1. spese per investimenti materiali quali (opere murarie max 15% della spesa totale ammissibile, comprensive di spese di progettazione per un importo non superiore al 2% della spesa totale ammissibile), impianti, macchinari e attrezzature;
  2. servizi di consulenza, entro il limite del 20% dei costi ammissibili;
  3. spese per investimenti immateriali, quali brevetti, licenze, know-how e altre forme di proprietà intellettuale.

La dotazione finanziaria è ben corposa ed è pari a € 43.734.124,00.

 

[PER ULTERIORI DETTAGLI SUL BANDO, SI VEDA IL NOSTRO POST DEL 02.06.2018].

 

A. Definizione di PMI innovativa:

Sono PMI innovative le Piccole e Medie Imprese ai sensi della raccomandazione 361/2003 della Commissione Europea, vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro e che rispettano i seguenti requisiti:

  • sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Start-up innovative e agli incubatori certificati;
  • infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

B. Definizione di Start-Up innovativa:

La figura della start-up innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Crescita bis (D.L. n. 179/2012), novellato prima dal Decreto Lavoro (D.L. n. 76/2013), poi dal Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015), che hanno innovato alcuni dei criteri qualificanti della start-up innovativa, e da ultimo dalla legge di Bilancio 2017.

Sono Start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
  1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

 

C. Definizione di startup a vocazione sociale:

Sono Imprese che posseggono tutti i requisiti che caratterizzano la Start-up innovativa ma in più operano in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale.

La Circolare 3677/C, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015, ha introdotto una nuova procedura di autocertificazione per il riconoscimento delle Start-up innovative a vocazione sociale, fondata sulla rendicontazione del loro impatto.

 

D. Definizione di piccole imprese “innovative” beneficiarie
ai sensi dell’azione 1.4.1 del PO FESR Sicilia:

  1. Possono accedere ai benefici del presente Avviso, esclusivamente in forma singola, le piccole imprese “innovative” non quotate, fino a cinque anni dall’iscrizione nel registro delle imprese, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) non hanno rilevato l’attività di un’altra impresa;

b) non hanno ancora distribuito utili;

c) non sono state costituite a seguito di fusione.

  1. Per piccola impresa “innovativa” si intende un’impresa avente caratteristiche dimensionali in conformità con la definizione di “piccola impresa” di cui all’Allegato 1 al Reg. 651/2014 e s.m.i. e che al contempo:

i) possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o in alternativa

ii) esponga in bilancio costi per ricerca e sviluppo nella misura minima del 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

  1. Le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si assumono essere soddisfatte nel caso il soggetto proponente sia una “start up” così come definita dalla Legge 17 dicembre 2012 n° 221 e s.m.i.
  1. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili sono anch’esse considerate imprese ammissibili fino a cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione.
  1. Sono ammesse le imprese operanti in tutti i settori ad esclusione di quelle produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell’acquacultura.

 

DIFFERENZE
tra A. PMI innovativa e B. Start-Up innovativa

Da quanto sopra esposto, si può notare che la definizione di Start up innovativa e di PMI innovative non coincidono.

L’oggetto sociale

Per assumere la qualifica di Start-up innovativa, l’impresa deve avere come “oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Per le PMI innovative non ci sono previsioni in tema riguardanti lo Statuto.

 

La data di costituzione

La Start-up innovativa deve essere di nuova costituzione o comunque costituita da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012), mentre per le PMI innovative non ci sono limiti temporali.

 

Il pregresso

Le PMI innovative devono disporre della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, le Start-up no. Pertanto, non possono rientrare nella definizione di PMI innovative le società di nuova costituzione.

 

La dimensione

La Start-up innovativa a decorrere dal secondo anno di attività deve presentare nell’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro.

La qualifica di PMI innovativa la si desume, invece, ai sensi della raccomandazione 361/2003 della Commissione europea, cioè imprese che impieghino meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

 

Requisiti di innovazione tecnologica

Per le Start-up innovative è richiesto il possesso di almeno 1 dei 3 requisiti alternativi previsti:

  • spese di R&S almeno pari al 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione;
  • personale formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
  • depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.

Per le PMI innovative è richiesto il possesso di almeno 2 dei 3 requisiti alternativi previsti:

  • spese di R&S almeno pari al 3% del maggiore tra costi e valore della produzione;
  • personale formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
  • depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.

 

AGEVOLAZIONI COMUNI
tra A. PMI innovativa e B. Start-Up innovativa

  • sia le PMI innovative che le Start-up innovative sono esonerate dall’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle Imprese
  • hanno la possibilità di creare diritti di voto asimmetrici
  • possono prorogare il termine per la copertura delle perdite che diminuiscano di oltre un terzo il capitale
  • è inapplicabile la disciplina delle società di comodo
  • hanno la possibilità di remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale (come le stock option)
  • sono previsti incentivi fiscali per coloro che investano in start up e PMI innovative (detrazione IRPEF del 30% per investimenti fino a € 1.000.000 in caso di investitore persona fisica e deduzione dell’imponibile IRES del 30% per investimenti fino a € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta in caso di investitore persona giuridica)
  • è consentito ad entrambe di avviare campagne di raccolta di capitale diffuso (“Equity Crowdfunding”) attraverso portali online autorizzati dalla Consob
  • è prevista la garanzia fino all’80% del credito erogato dalla banca anche alle PMI innovative, fino a un massimo di 2,5 milioni di Euro
  • sono previste particolari misure agevolative nell’ambito di Industria 4.0 del MISE.

 

CUMULABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

Con riferimento sia all’Azione 1.4.1 che alle altre misure agevolative previste da Industria 4.0 del MISE per le Start-Up e le PMI innovative vorremmo anche fare il punto su alcune ipotesi di CUMULABILITA’ delle agevolazioni per le imprese innovative.

In generale, il credito di imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati (art.1, comma 102, L. 28 dicembre 2015, n. 208). Il nuovo comma 102 dell’Art.1 prevede che il credito di imposta sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Diversamente da quanto stabilito dalla normativa previgente, il credito d’imposta può essere cumulato con “altre misure agevolative” che siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ovvero come aiuti “de minimis”, aventi ad oggetto i medesimi costi.

Al fine di garantire il rispetto del limite dell’intensità di aiuto, nella comunicazione dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.

Il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento alle acquisizioni di beni effettuate entro il 28 febbraio 2017, secondo le regole generali del TUIR.

Nel caso di imprese innovative, la stessa somma investita può consentire di ottenere un cumulo di benefici fino a circa l’80% dell’investimento. Ovviamente, in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.

Inoltre, credito d’imposta per le Imprese del Mezzogiorno, Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, Patent Box, Super e Iperammortamento, nuova Sabatini, sono cumulabili tra di loro e con le altre misure incluse nel Piano Impresa 4.0.

Considerando, invece, la possibilità di cumulabilità dal lato FESR o PSR (ad esempio la misura 1.1.4 PO FESR, così come anche per le altre misure del FESR), il contributo “non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.”

 

 

Trovate qui il testo dell’avviso 1.1.4 del PO FESR Sicilia, di prossima pubblicazione.

Le domande per partecipare al bando di cui all’avviso 1.1.4 potranno essere inviate a partire dalle ore 12,00 del 45 giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando (ancora non pubblicato).

 

Contattateci per qualunque ulteriore informazione:
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Paolo Battaglia
Dottore Commercialista e ICAEW Chartered Accountant