Subito dopo l’emanazione del provvedimento n. 151663/2013 del 18.12.2013 (“Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale”), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 23 dicembre 2013, la Circolare n. 38/E (“Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale”) che contiene ulteriori chiarimenti sulle recenti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale introdotte dalla legge 97 del 6 agosto 2013 (Legge europea 2013) entrata in vigore il 4 settembre. La circolare 38/E aggiorna e sostituisce le indicazioni della precedente Circolare n. 45/E del 13 settembre 2010.
Si resta ad oggi ancora in attesa della normativa annunciata dal ministro Saccomanni relativa alla depenalizzazione della “comunicazione volontaria”, da coordinare con il nuovo monitoraggio fiscale, con cui il governo conta di fare cassa agevolando il rientro di capitali all’estero (anche in virtù di nuove regole interne attese da stati attualmente non collaborativi quali la Svizzera, dopo la avvenuta firma di nuovi protocolli finalizzati a non essere classificati come paesi Black List).
Ricordiamo che la disciplina del monitoraggio fiscale ormai non riguarda solo le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, se detentori di attività patrimoniali o finanziarie all’estero, ma, dal 4 settembre 2013 anche altri soggetti prima esclusi, quali i “titolari effettivi” degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria (concetto mutuato dalla disciplina antiriciclaggio), nel tentativo di far emergere chi si nasconda dietro schermi societari o di trust.
Le altre novità principali della legge, consistono in una serie di nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e la riduzione delle sanzioni per omessa e/o irregolare compilazione del quadro RW.
Con questi nuovi provvedimenti l’Agenzia delle Entrate chiarisce meglio il concetto di “titolare effettivo”, distinguendo i casi in cui l’asset finanziario o patrimoniale sia detenuto tramite una società o un trust o altre entità giuridiche nell’ambito delle più frequenti strutture societarie aventi tra i soci almeno una persona fisica residente in Italia. “Titolare effettivo” per la società va considerata la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano; mentre in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio.
Potranno quindi aversi i seguenti casi:
- partecipazioni detenute anche indirettamente in società estere. Se le partecipazioni di cui si è titolari effettivi sono detenute (anche indirettamente) in Stati non collaborativi, invece delle partecipazioni andranno indicati gli investimenti sottostanti e la quota di partecipazione nella società.
- investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente da fondazioni e trust, indipendentemente dal loro Stato di residenza. In questi casi il titolare effettivo è individuato secondo la legge antiriciclaggio, che tra l’altro considera “titolare effettivo”, se i beneficiari effettivi del trust non siano ancora stati individuati, la “categoria di persone” nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica. Si tratta, quindi, di un adempimento dichiarativo imposto ad una “categoria”. I trust trasparenti saranno obbligati a comunicare ai beneficiari i dati utili per la indicazione nel quadro RW del modello Unico tutti gli investimenti detenuti dall’ente, indipendentemente dalla residenza o meno del trust in uno Stato white list.
L’Agenzia delle entrate ha precisato meglio i termini e le modalità degli obblighi di sostituzione d’imposta posti a carico di banche e fiduciarie laddove queste vengano utilizzati come veicolo per l’accredito in Italia di flussi provenienti dall’estero e che può anche prescindere da un formale incarico all’incasso degli stessi: gli intermediari finanziari saranno tenuti a effettuare una nuova ritenuta (cd. “nuova ritenuta d’ingresso”) con riferimento ad alcune tipologie di redditi di capitale e diversi di fonte estera che concorrono a formare il reddito complessivo dei contribuente ai quale è applicabile la disciplina del monitoraggio. In assenza di un’autocertificazione rilasciata dal cliente al proprio istituto di credito, quest’ultimo sarà tenuto a effettuare una ritenuta a titolo di acconto pari al 20% del flusso finanziario in entrata. Al fine di evitare l’applicazione della ritenuta d’ingresso sui flussi finanziari in entrata dall’estero, i clienti dovranno presentare entro il 1° febbraio 2014 l’autocertificazione che, stante i requisiti di legge, esoneri dall’applicazione della nuova ritenuta. Anche in presenza di autocertificazione, l’intermediario finanziario sarà comunque tenuto a segnalare all’amministrazione finanziaria nominativo del contribuente e ammontare del flusso.
Si confermano gli esoneri dagli obblighi di monitoraggio di enti commerciali, società ed enti pubblici (compresi gli enti di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione). Sono esclusi anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo. Continuano ad essere esonerate anche le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia e i soggetti frontalieri residenti in Italia, oltre che i contribuenti che affidino le attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani.
È stato inoltre definitivamente chiarito che non ci saranno più soglie minime per l’obbligo (prima la soglia era di 10mila euro) e che si dovranno indicare, tra l’altro, nel quadro RW:
a) le consistenze degli investimenti e delle attività estere valorizzate all’inizio di ciascun anno e al termine dello stesso;
b) il periodo di possesso delle attività.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi diversi da quelli di cui alla lista dell’articolo 168-bis, comma 1 del Testo unico, andrà indicato l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta e per i criteri di valorizzazione da utilizzare si dovrà fare riferimento a quelli utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivie e dell’Ivafe, anche se non dovuta.
Si può solo immaginare la complicazione che si è introdotta con questa previsione: indicare i valori delle singole attività detenute all’estero all’inizio e alla fine della detenzione e il relativo periodo di possesso comporta il dover valorizzare ogni acquisto o sottoscrizione e ogni vendita o rimborso e stabilire un criterio di valorizzazione temporale (Lifo, Fifo, importo medio ponderato) quando uno stesso titolo sia stato acquistato e venduto più volte. Nel caso di cessione di attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, deve essere utilizzato il metodo Lifo per stabilire quale delle attività è detenuta nel periodo a cui si riferisce il quadro RW: di fatto è stata reintrodotta la vecchia sezione III del quadro RW.
Per quanto attiene alle sanzioni si conferma che l’omessa o carente indicazione nel quadro RW è sanzionata con una forbice tra il 3 e il 15 % dell’ammontare degli importi non dichiarati (sanzioni più basse rispetto alle precedenti: 10 e 50%) e raddoppiano (tra il 6 e il 30%) per investimenti o attività estere di natura finanziaria in paradisi fiscali (Paesi black list per l’Italia). Si conferma anche la sanzione di 258 euro quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all’estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.
La circolare 38/E chiarisce che gli Uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.
Paolo Battaglia - author
Paolo Battaglia, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Messina, con Master in Business Administration presso la Central Connecticut State University, ICAEW Sustainability Certificate, IIEEL Certified ESG Professional (CESG Pro-Associate Level), Dottore Commercialista, Revisore Legale e ICAEW Chartered Accountant (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), membro della ICAEW Financial Reporting Faculty e della ICAEW Corporate Finance Faculty, con 25 anni di esperienza in Italia e all’estero nel guidare la crescita organizzativa, finanziaria e i processi aziendali delle PMI.
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