Sono state pubblicate sulla GURS del 27 febbraio 2009 n.9 le direttive e le linee guida relative agli articoli 1 (“imprese di qualita’”) e 2 (“nuova imprenditoria e imprenditoria femminile”) della Legge 16 dicembre 2008, n.23 (vedi post del 16 febbraio).
I relativi bandi sono attesi a brevissimo. Intanto le linee guida sono importanti perché consentono di valutare l’opportunità o meno di accedere alle misure. Come sempre invito chi fosse interessato a contattarmi per tempo.
Entrambe le misure previste dagli artt. 1 e 2 prevedono l’esclusione delle impresa artigiane perché queste saranno interessate da misure di competenza di altri assessorati.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 della L. 23-2008 (“imprese di qualità”) sono ammissibili alle agevolazioni le imprese – con esclusione di quelle artigiane – che, alla data di presentazione della domanda presentino tutti i seguenti requisiti:

a) siano micro, piccole o medie imprese in conformità alla vigente disciplina comunitaria;

b) siano state operanti negli ultimi tre anni (sono considerate tali le imprese che, per ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi maggiore di zero);

c) presentino, con riferimento ai predetti tre bilanci/dichiarazioni, una somma algebrica dei relativi risultati d’esercizio maggiore di zero, ovvero una media positiva delle variazioni del valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi registrato in ciascuno negli ultimi due esercizi rispetto al precedente;

d) siano già iscritte nel Registro delle imprese e, quelle di servizi, costituite sotto forma di società regolari;

e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti – non essendo sottoposte a procedure
concorsuali né ad amministrazione controllata;

f) abbiano restituito integralmente le eventuali somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;

g) non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

h) non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definite dall’articolo 1, paragrafo 7 del
Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 della L. 23-2008 (“imprese di nuova costituzione”, “imprese giovanili” e “imprese femminili”) sono ammissibili alle agevolazioni le imprese – con esclusione di quelle artigiane – che, alla data di presentazione della domanda presentino tutti i seguenti requisiti:

a) siano micro, piccole o medie imprese in conformità alla vigente disciplina comunitaria;

b) appartengano ad almeno una delle seguenti categorie, come di seguito definite:

b1) imprese “di nuova costituzione”;
b2) imprese “giovanili”;
b3) imprese “femminili”;

c) siano già iscritte nel Registro delle imprese e, quelle di servizi, costituite sotto forma di società regolari;

d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti – non essendo sottoposte a procedure
concorsuali né ad amministrazione controllata;

e) abbiano restituito integralmente le eventuali somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;

f) non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

g) non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definite dall’articolo 1, paragrafo 7 del
Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Si ricorda che, ai fini di questa misura, sono considerate “di nuova costituzione” le imprese iscritte al Registro delle imprese da non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda e che non siano state operanti negli ultimi tre anni.

Ai fini di cui sopra, sono considerate non operanti negli ultimi tre anni:

  • le imprese per le quali alla predetta data di presentazione della domanda non risultano ancora approvati tre bilanci o presentate tre dichiarazioni dei redditi, ovvero
  • le imprese che, per almeno uno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi pari a zero.

Per ulteriori informazioni potete contattarmi ai numeri 0932-681803 e 348-3807381
o per email: [email protected]