Dopo vari Scudi Fiscali succedutisi negli anni scorsi, la Voluntary Disclosure italiana, inizialmente prevista dall’art. 1 del DL 4/2014 (poi non convertito in legge) è in dirittura d’arrivo. Alla data della stesura del presente articolo è stato appena licenziato dalla commissione finanze della Camera il testo del disegno di legge, dopo un travaglio durato 9 mesi, ed è iniziato l’iter all’Aula. Il testo mantiene un suo carattere ambiguo e una procedura contorta, essendo il frutto di mediazioni e compromessi e lascia aperte alcune questioni, soprattutto relative alle conseguenze penali della “collaborazione volontaria” del contribuente. Il contribuente dovrà coordinare la sua scelta di adesione alla Voluntary Disclosure con il nuovo monitoraggio fiscale per poter valutare la convenienza o meno, caso per caso, dell’accesso allo strumento.
La Voluntary Disclosure è un consolidato metodo usato in tutti i Paesi di lotta all’evasione ed è l’unico strumento lecito per gli Stati e per i contribuenti che vogliano sanare la loro posizione, anche in vista degli imminenti scambi di informazione e accordi di cooperazione amministrativa bilaterali, tra cui quello con la Svizzera.
Come è noto l’impalcatura ricalcherà lo schema adottato negli Stati Uniti nel 2008 e prevede sconti solo sulle sanzioni e un regime di favore sul piano penale. Non si tratterà di un condono perché le imposte evase saranno esatte per intero, né si tratterà di uno scudo fiscale perché i titolari dei capitali non rimarranno anonimi, a differenza degli schemi di autodenuncia con l’interposizione di un professionista o intermediario. Quest’ultimo punto avrà importanti ripercussioni proprio sul professionista coinvolto nella procedura perché questi potrà, senza svelare il nome del contribuente e i dettagli della sua specifica situazione, richiedere all’Agenzia delle Entrate solo informazioni di ordine generale mentre potrà trovarsi comunque nelle condizioni di dover adempiere a tutte le verifiche e agli obblighi cui è tenuto dalla normativa antiriciclaggio.
La nuova versione della Voluntary Disclosure, nelle intenzioni del Governo, ricalcherà nella sostanza quella prevista dall’art.1 del D.L. 4/2014, ma sono state introdotte importanti novità che mirano a rendere più “appetibile” lo strumento e che riguardano, tra le altre cose, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per i paradisi fiscali, l’elevazione da 10.000 euro a 15.000 euro per i conti correnti e depositi all’estero della soglia per gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma soprattutto l’ampliamento dell’ombrello premiale sulle conseguenze penali di alcuni reati tributari (esclusione della punibilità per i reati di riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi in relazione ai reati tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgsl. 74/2000). Inoltre, a fronte dell’introduzione dell’art. 648-ter1 nel codice penale, è prevista l’inapplicabilità della nuova figura di reato denominata autoriciclaggio con cui viene estesa la punibilità anche all’autore del reato da cui proviene il denaro per i reati tributari commessi fino al 30 settembre 2015 (finora era punito a titolo di riciclaggio soltanto chi non avesse commesso, o non avesse concorso a commettere, anche il reato presupposto).
La Voluntary Disclosure è, in sostanza, una procedura volontaria ed irrevocabile che impegna i richiedenti a dare piena e veritiera collaborazione e procedere al pagamento delle imposte dovute e dei relativi interessi e sanzioni e con cui si sanano violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale commesse fino al 30 settembre 2014 (inizialmente fino al 31 dicembre 2013) o precedentemente. Sarà il contribuente stesso ad inviare all’Agenzia delle Entrate una richiesta in cui saranno indicati distintamente tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, direttamente o indirettamente, per tutti i periodi su cui il fisco può ancora procedere ad accertamento. La finestra per l’adesione alla Voluntary Disclosure si chiuderà il 30 settembre 2015.
Nella domanda di Voluntary Disclosure andranno indicati i dati identificativi di tutti i richiedenti, degli eventuali rappresentanti e procuratori e sarà sottoscritta in originale da tutti i richiedenti e/o rappresentanti oppure direttamente da coloro che li assistono. Se si vorranno far valere gli effetti premiali dello scudo fiscale del 2009, andranno indicati gli estremi delle dichiarazioni riservate, la denominazione e il codice fiscale dell’intermediario, la data di presentazione della dichiarazione riservata. E se si vorranno ottenere i massimi sconti sulle sanzioni il richiedente dovrà dimostrare di aver trasferito i capitali in Paesi white list dove dovranno essere detenuti e l’intermediario estero dovrà essere stato autorizzato dal contribuente a collaborare con il fisco italiano.
Il contribuente dichiarerà i movimenti in conto e fornirà tutti i calcoli sui redditi conseguiti, fornendo le necessarie informazioni su eventuali apporti e dismissioni parziali che abbiano interessato l’attività estera per tutti i periodi accertabili, comprese le informazioni sui prelevamenti che potrebbero essere utili per rilevare la creazione di altre attività estere. Andranno indicate tutte le informazioni e allegati tutti i documenti necessari alla complicatissima ricostruzione dei singoli redditi (dividendi, redditi da immobili, redditi finanziari, ecc.) con cui tali patrimoni furono costituiti, acquistati o che oggi derivano dalla loro dismissione. Questo perché l’emersione volontaria darà luogo ad un vero e proprio accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che dovrà ricostruire le aliquote da applicare distintamente.
I casi di determinazione forfetaria (ad esempio, 5% sui rendimenti e sui conti sino a 2 milioni di euro) potranno applicarsi solo a quelle situazioni che, anche per l’anzianità della loro formazione, non potranno essere ricostruite analiticamente. Bisognerà qui porre molta attenzione perché, in caso di false attestazioni, si rischiano da 1 anno e 6 mesi ad 6 anni di carcere. Il contribuente dovrà fornire all’amministrazione fiscale tutti i documenti e le informazioni necessari per la ricostruzione dei redditi e per tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione. Molta attenzione deve porre anche il professionista perché potrà essere chiamato a forme di corresponsabilità.
L’amministrazione finanziaria potrà risalire temporalmente fino a quanto consentito dai normali parametri degli accertamenti: ai sensi dell’art. 43 del dpr 600/73 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nei casi di OMESSA dichiarazione gli avvisi devono essere notificati entro il 5° anno. Per le sanzioni sul monitoraggio fiscale si applica questo secondo termine (5 anni) anche in caso di presentazione della dichiarazione. Secondo la normativa generale la annualità accertabili sono fino al 2009 in caso di dichiarazione infedele e fino al 2008 per dichiarazione omessa e per le sanzioni relative al quadro RW.
Le sanzioni per la violazione dell’obbligo di monitoraggio saranno ridotte nelle seguenti misure: 1,5% dell’importo non dichiarato, per chi ha trasferito capitali in Stati white list, cioè metà del minimo edittale; 4,5% dell’importo non dichiarato nei casi di Paesi non white list, come il Lussemburgo o i cantoni svizzeri, cioè il minimo edittale ridotto di 1/4.
In termini di mero “costo fiscale” complessivo dell’operazione, va detto che già oggi esiste nella prassi della sperimentazione adottata dall’Ucifi l’utilizzo degli strumenti del procedimento di adesione a verbale di constatazione (decreto legislativo 218/1997), e cioè la possibilità di accedere alle sanzioni in misura ridotta, cioè 1/6 del minimo, per quanto concerne l’imposizione sui redditi, il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione per adempimenti relativi al monitoraggio fiscale (in caso di violazione reiterata la sanzione sarà pari al 2% del capitale non indicato nel quadro RW). Inoltre, la collaborazione del contribuente consente la possibilità di ridurre le precedenti sanzioni sino alla metà del minimo. Con queste regole il rimpatrio comporta anche la segnalazione automatica alla Procura della Repubblica per evasione fiscale ogni volta che l’imposta evasa superi 50mila euro per ogni singola imposta, che la somma sottratta a tassazione sia superiore al 10% dell’attivo indicato nella dichiarazione dei redditi e quando l’evasione supera i 2 milioni di euro. L’obbligo di segnalazione alla procura della repubblica al termine della procedura volontaria serve a consentire al pm di valutare se oltre ai reati eventualmente coperti dalla voluntary vi siano altri fatti perseguibili. E il pagamento dell’imposta e delle sanzioni, in accordo col Fisco, consente uno sconto di un terzo di pena, che aumenta se il contribuente patteggia la pena con il Pm.
Quel che appare, quindi, molto interessante nella valutazione dello strumento sono le conseguenze penali del non adeguarsi, valutazione che va compiuta caso per caso e che derivano dal considerare, oltre alle esimenti sopra viste in materia di autoriciclaggio, anche l’esclusione per chi si autodenuncia della punibilità da 1 a 3 anni per i reati di infedele ed omessa dichiarazione. La proposta di legge approvata dalla commissione finanze della Camera introduce la stessa esimente anche ai reati più gravi di dichiarazione fraudolenta. La Voluntary Disclosure impedirà, inoltre, alla Procura di sequestrare somme a garanzia del pagamento dell’imposta evasa.
Per valutare la convenienza del procedimento di Voluntary Disclosure, per come presentata nel disegno di legge, è quindi necessario porsi le seguenti domande: la condotta del soggetto che intende procedere alla regolarizzazione potrà avere delle implicazioni penali e di che tipo? Quali sono le violazioni tributarie non penali che accompagneranno il debito di imposta? Quanti sono gli anni accertabili e quuali sono le annualità non più accertabili? Serviranno i capitali in Italia? Come è stato creato il patrimonio all’estero? Il paese in cui è detenuto il patrimonio da regolarizzare è non white list? A quanto ammonta il debito d’imposta?
Paolo Battaglia - author
Paolo Battaglia, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Messina, con Master in Business Administration presso la Central Connecticut State University, ICAEW Sustainability Certificate, IIEEL Certified ESG Professional (CESG Pro-Associate Level), Dottore Commercialista, Revisore Legale e ICAEW Chartered Accountant (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), membro della ICAEW Financial Reporting Faculty e della ICAEW Corporate Finance Faculty, con 25 anni di esperienza in Italia e all’estero nel guidare la crescita organizzativa, finanziaria e i processi aziendali delle PMI.
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