Un mio articolo sulle operazioni tra stabile organizzazione e casa madre per il Centro Studi di Ascheri & Partners Ltd – Londra.

Paolo Battaglia

Le operazioni tra stabile organizzazione e casa madre


“Le transazioni tra una società e la propria stabile organizzazione, rientrano nella più ampia disciplina del Transfer Price perché fiscalmente la stabile organizzazione assume una sua autonomia riconosciuta sia dal diritto interno che da quello convenzionale, specialmente con riguardo alle modalità di determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione. Infatti, alla stabile organizzazione della casa madre italiana o estera dovranno essere attribuiti i profitti che la stessa avrebbe conseguito a parità di condizioni, come se fosse stata un’impresa indipendente. In Italia l’attuale legislazione in materia di prezzi di trasferimento è ispirata al principio di “libera concorrenza” (The “Arm’s Length Principle”) indicato dall’OCSE nelle sue “Linee guida” e al “valore normale” indicato nel comma 7 dell’art. 110 dei TUIR secondo il quale:
“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento di reddito. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.”