Il contribuente che aderirà alla disclosure potrà scegliere se optare per il rimpatrio fisico delle attività estere (in Italia, in Paesi UE o SEE) o per il rimpatrio giuridico con mandato ad una fiduciaria residente. Con il rimpatrio giuridico, già introdotto nel nostro Ordinamento con lo Scudo Fiscale 2009, se ci sono cause che impediscono il rientro fisico (ad esempio, contenziosi con i gestori esteri o difficoltà legate al disinvestimento e alla liquidazione delle attività) o che suggeriscono al contribuente di non portarlo a termine, si riportano giuridicamente in Italia le disponibilità detenute all’estero mantenendole fisicamente in un Paese estero. E la circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 ha specificato che si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero.

La procedura del rimpatrio giuridico, pur non comportando il trasferimento materiale delle attività in Italia, garantisce al contribuente gli stessi risultati del rimpatrio fisico. In entrambi i casi i beni saranno custoditi, amministrati e gestiti da un intermediario finanziario italiano. A questo scopo, il contribuente deve conferire un mandato di amministrazione all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute o trasferite, c.d. “waiver” con cui lo autorizza a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. Questa autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, dovrà essere allegata alla documentazione da allegare alla domanda ed inviata per via telematica.

Dopo un periodo in cui gli operatori avevano creato autonomamente, con tutti i rischi relativi, il proprio modello di waiver, è dinalmente disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione definitiva e ufficiale del modello di waiver, ed è composto da 2 parti. Nella prima vanno indicati i dati identificativi dell’Intermediario finanziario estero destinatario del modello. Nella seconda parte vanno indicati i dati identificativi e la qualifica del soggeto che acetta l’autorizzazione (irrevocabile).

Il modello di waiver è scaricabile qui dal sito dell’Agenzia delle Entrate. E qui sono scaricabili le istruzioni.

Si ricorda, le sanzioni per la violazione dell’obbligo di monitoraggio erano già state ridotte dalla L. 97/2013: dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato nel caso di attività detenute in Paesi White List e dal 6% al 30% nel caos di attività detenute in Paesi non White List. Nell’ambito della Voluntary Disclosure le sanzioni possono essere ulteriormente ridotte e giungere all’1,5% o al 3% dell’importo non dichiarato (cioé il 50% del minimo edittale) quando concorrano le seguenti 3 condizioni:

a. Le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’UE o SEE (Spazio Economico Europeo) o in Paesi che, pur rimanendo non white list (ai fini della Voluntary Disclosure), abbiano stipulato entro il 2 marzo 2015 un accordo che consenta l’effettivo scambio di informazioni finanziarie in conformità all’art. 26 del modello OCSE contro le doppie imposizioni.

b. L’autore delle violazioni rilascia all’intermediario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

c. Nel caso in cui il contribuente, successivamente all’attivazione della procedura, decida di trasferire le attività finanziarie oggetto della procedura in Pese diverso dall’Italia o da uno Stato UE o SEE, dovrà entro 30 giorni rilasciare al nuovo intermediario finanziario estero l’autorizzazione a trasmettere all’amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività finanziarie oggetto di collaborazione volontaria dal periodo d’imposta in cui le attività vengono trasferite.

Si ricorda che invece, nei casi di attività rimantenute in Paesi non White List le sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio saranno pari al minimo edittale ridotto di 1/4, e quindi pari al 2,25% o al 4,5% dell’importo non dichiarato.

Oltre allo sconto sulle sanzioni, per chi accede alla procedura di Voluntary Disclosure, nel caso di attività detenute in Paesi che abbiano sottoscritto un accordo che consenta l’effettivo scambio di informazioni finanziarie entro il 2 marzo 2015 (e tra questi: la Svizzera, il Liechtenstein e il Principato di Monaco) non si applicherà il raddoppio dei termini di accertamento.

In tutti i casi, inoltre, in caso di definizioni agevolate delle sanzioni, le sanzioni vengono ulteriormente ridotte ad 1/3, e quindi saranno pari, rispettivamente, allo 0,5% o all’1% e allo 0,75% o al 1,5%.

Paolo Battaglia

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