Abbiamo visto in un post precedente quali siano le conseguenze dell’emissione di un assegno non coperto, cioè senza provvista, senza i fondi necessari al pagamento presso il conto corrente dell’emittente.
Vi ricordo che in tal caso si incorre in un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative e con la c.d. “revoca di sistema”.

Con un “pagamento tardivo” è possibile evitare le suddette conseguenze. Per pagamento tardivo si intende quello effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell’assegno ai fini dell’incasso. L’emittente dovrà pagare, oltre all’importo dovuto, anche una serie di oneri accessori:
– penale del 10% della somma
– interessi legali per il periodo fra la data di presentazione all’incasso e quella del pagamento tardivo
– le spese relative al protesto.

La banca deve comunicare entro il 10° giorno dalla presentazione dell’assegno il “preavviso di revoca” con cui informa il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di evitare le sanzioni e la revoca di sistema con un pagamento tardivo dell’assegno.

Il pagamento tardivo, quando è comprensivo degli oneri accessori, esclude sia le sanzioni che l’iscrizione alla CAI.
L’emittente dovrà produrre la prova del pagamento (liberatoria) alla banca trattaria entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell’assegno ai fini dell’incasso.
In caso di protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al notaio o segretario comunale o ufficiale giudiziario che ha redatto l’atto di protesto, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative.

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