I conti correnti costituiscono il tipo di rapporto bancario ed interbancario attualmente più praticato. Nei conti correnti affluisce la parte maggiore delle tante operazioni che oggi le banche effettuano con le imprese, con gli enti pubblici, con i privati e con le altre aziende di credito.

Nell’ambito dei rapporti con la clientela, i conti correnti bancari oggi sono rappresentati dai conti correnti di corrispondenza (così definiti perché le diverse operazioni sono ordinate o confrontate per corrispondenza.

I conti correnti (o c/c) assicurano al correntista la completa disponibilità delle somme depositate e offrono la possibilità di usufruire di una vasta gamma di servizi bancari(incasso di assegni e di effetti, pagamenti a terzi ecc.).

Costituiscono, inoltre, uno strumento mediante il quale, la banca presta al cliente un servizio di cassa, permettendogli di utilizzare l’assegno bancario come mezzo di pagamento.

L’apertura del c/c di corrispondenza avviene di solito su iniziativa di un cliente che si presenta alla banca presso quale desidera istituire il rapporto.
Il nuovo correntista deve essere una persona o un’azienda conosciuta e corretta, in quanto la banca, di norma, rifiuta di avviare relazioni con soggetti che sul piano economico e commerciale non godono di buon nome e risultano di dubbia solvibilità.
Se il richiedente non è riconosciuto, la banca si riserva di assumere le dovute informazioni prima di accettare la richiesta di apertura del c/c.

L’apertura di un nuovo c/c di corrispondenza richiede pertanto, le seguenti operazioni:

1. Identificazione del soggetto (o dei soggetti se il rapporto è contestato) con l’acquisizione delle complete generalità, degli estremi di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; i dati così raccolti devono essere inseriti dalla banca, nell’archivio informatico prescritto dalle disposizioni contro la criminalità organizzata e antiriciclaggio;

2. Sottoscrizione del contratto scritto in due copie, di cui no deve essere consegnato al cliente; in osservanza delle norme sulla trasparenza della condizione contrattuale, il contratto deve indicare i tassi di interesse e le altre condizioni che saranno applicate;

3. Deposito della firma dell’intestatario, al fine di consentire alla banca di verificare l’autenticità delle firme tracciate sugli assegni e su gli altri ordini di pagamento.la firma originale viene apposta su un apposito modulo o cartoncino, chiamato specimen che resta presso la banca.

4. Sottoscrizione, in caso di rapporti contestati di una lettera di autorizzazione per l’accredito di bonifici che perverranno alla banca a favore di uno solo o di alcuni intestatari del c/c/;

5. Effettuazione della prima operazione di c/c: generalmente il conto viene attivato con un versamento (in denaro o in assegni oppure con un giroconto da un precedente rapporto).

6. Rilascio al cliente del libretto di assegni (carnet).

Al momento dell’apertura del c/c o anche successivamente, il correntista può conferire ad altri la procura autorizzando a compiere in suo nome e per suo conto le operazioni che danno luogo ad accrediti e addebiti (come l’emissione di assegni bancari, il conferimento di ordini di bonifico o giroconto). La procura viene rilasciata sottoscrivendo un’apposita lettera predisposta della banca.

L’esecuzione di ogni versamento richiede la compilazione da parte del cliente di un’apposita distinta di versamento in cui vengono specificati il denaro contante, gli assegni bancari e circolari e i vaglia postali depositati. Nella distinta inoltre sono indicati l’intestazione e il numero del c/c sul quale viene effettuato il versamento.
L’operazione di versamento è sempre comprovata mediante rilascio al cliente di una ricevuta o nota di accredito.

Oltre che dai versamenti di denaro, assegni e vaglia i c/c di corrispondenza vengono movimentati da molteplici operazioni di altro tipo che danno luogo a registrazioni in dare oppure in avere.

Ogni correntista infatti può ordinare operazioni alla banca in uno dei seguenti modi:

  • con emissione di assegni bancari staccati da libretti di assegni rilasciati dalla banca ( l’importo degli assegni emessi viene naturalmente registrato dalla banca a debito del correntista);
  • con comunicazioni scritte, cioè lettere consegnate a mano o inviate per posta, compilate su moduli standardizzati forniti dalla banca;
  • con ordini di addebito o di accredito in conto corrente;
  • con uso di apparecchiature elettroniche esterne, quali gli sportelli automatici collocati all’esterno della banca, e i terminali situati nei punti di vendita;
  • con operazioni on-line.


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