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Pubblicato su: “Fiscalità Estera” – Rivista mensile di fiscalità internazionale.

Il 9 luglio 2009 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato gli IFRS (International Financial Reporting Standard) for SME, gli IFRS per le PMI. Questi principi forniscono un quadro alternativo che può essere utilizzato, dai soggetti ammissibili, al posto del set completo degli IFRS. In realtà non si tratta di norme finalizzate solo alle piccole e medie imprese, ma a tutte le aziende private, indipendentemente dalle dimensioni, che non siano enti di interesse pubblico. Questi Principi Contabili sono stati elaborati soprattutto per rispondere alle preoccupazioni dei paesi che avevano adottato l’IFRS per tutte le società, pur nella consapevolezza dell’aggravio di oneri sulle imprese più piccole. Questi adattamenti sono avvenuti in molti Paesi e la decisione sull’ampiezza della platea delle imprese coinvolte e sul grado di adattamento dei principi contabili sono stati diversi da Stato a Stato. Tali adeguamenti sono già stati realizzati nel Regno Unito, per esempio.

Gli IFRS per le PMI sono principi che incorporano i principi contabili che si basano sui c.d. Full IFRS, ma sono stati semplificati per soddisfare gli obiettivi anche delle piccole e medie imprese, rimuovendo alcuni trattamenti contabili previsti nei Full IFRS ed eliminando elementi e requisiti informativi che non sono in genere rilevanti per le PMI, semplificando i requisiti di rilevazione e di valutazione, riducendo il volume dei requisiti contabili applicabili alle PMI di oltre il 90 per cento se confrontato con la serie completa degli IFRS.

Le imprese anche medie o piccole che redigono il bilancio utilizzano gli IFRS per le PMI, cioè facendo riferimento alla conformità del bilancio agli IFRS per le PMI, avranno migliori opportunità di accesso ai al credito o a capitali d’investimento proprio perché viene loro riconosciuto un plus a livello internazionale. In realtà l’obiettivo della predisposizione di un bilancio secondo gli IFRS per le PMI è di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, reddituale e sui propri flussi di cassa utili per il processo decisionale di una vasta platea di utenti, anche partner commerciali, non solo per finanziatori ed investitori.

I principi di redazione del bilancio d’esercizio sono fissati in una struttura denominata “Framework”.

1 Framework contabile degli IFRS per le PMI:

1.1 Ambito di applicazione

Può utilizzare gli IFRS per le PMI qualsiasi soggetto che pubblichi il proprio bilancio e che non abbia responsabilità pubblica. Se un soggetto ha “responsabilità pubblica” (ad esempio banche, enti di assicurazione, mediatori di borsa, e gestori di fondi pensione) non rileva la dimensione ai fini del diritto ad utilizzare gli IFRS per le PMI.

1.2 Costo storico

Gli IFRS per le PMI prevedono come principio base che le voci di bilancio siano valutate al loro costo storico. Tuttavia, si richiede anche che la rivalutazione degli investimenti immobiliari e delle attività biologiche avvenga al fair value se tali informazioni sono prontamente disponibili. Anche alcune categorie di strumenti finanziari devono essere valutate al fair value.

1.3 Concetti base

Il bilancio è redatto secondo il criterio della competenza (accruals basis) e sul presupposto del principio di continuità (going concern). L’obiettivo è di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sulla redditività e sui flussi di cassa di un soggetto, che possano tornare utili a prendere decisioni economiche. E le caratteristiche qualitative principali che rendono le informazioni fornite con il bilancio utili a prendere decisioni economiche sono:

  • understandability (comprensibilità)
  • relevance (rilevanza)
  • reliability (attendibilità)
  • substance over form (sostanza sulla forma)
  • prudence (prudenza)
  • completeness (completezza)
  • comparability (comparabilità)
  • timeliness (tempestività)

e la possibilità di raggiungere un equilibrio tra benefici e costi.

1.4    Corretta presentazione

I bilanci devono mostrare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, rappresentarne, cioè, correttamente la situazione finanziaria, le prestazioni economiche e le variazioni della posizione finanziaria.

Questo risultato si ottiene applicando gli IFRS per le PMI secondo i principi  e le caratteristiche qualitative viste precedentemente al punto 1.3.

Le imprese sono autorizzate a discostarsi dagli IFRS per le PMI solo in circostanze estremamente rare, se la direzione aziendale ritiene che la conformità ad uno dei requisiti potrebbe rivelarsi fuorviante in quanto in contrasto con l’obiettivo di bilancio. La natura, la ragione e l’impatto finanziario della deviazione dagli IFRS andrebbe comunque motivata nel bilancio stesso.

1.5    Prima adozione

Un neo-utilizzatore degli IFRS per le PMI è un soggetto che presenta il bilancio d’esercizio in conformità agli IFRS per le PMI per la prima volta, indipendentemente dal fatto che il suo framework contabile precedente fosse stato coerente con i Full IFRS o con altri principi contabili.

La prima adozione richiede la piena applicazione degli IFRS per le PMI, retroattiva fino alla data del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS per le PMI. Comunque, per facilitare la transizione,  all’obbligo di applicazione retroattiva ci  sono 10 esenzioni facoltative specifiche, una deroga generale e cinque eccezioni obbligatorie.

Le eccezioni obbligatorie riguardano il sistema utilizzato in precedenza per gli storni delle attività e delle passività finanziarie, per le valutazioni delle attività dismesse e per gli interessi.

Le 10 esenzioni facoltative si riferiscono:

  • ai  gruppi di imprese;
  • alle operazioni di pagamento share-based;
  • al fair value come sostituto del criterio del costo per alcune attività  non  correnti;
  • alla  rivalutazione dei costi ritenuti per alcune attività non correnti;
  • alle differenze cumulative di conversione;
  • ai metodi usati in materia di bilancio individuale (non consolidato);
  • agli strumenti finanziari composti;
  • alle imposte differite;
  • agli accordi per servizi in concessione;
  • alle attività estrattive.

La deroga generale dall’applicazione  retroattiva  soccorre  quindi  per motivi  di  impraticabilità.  Secondo il glossario un caso di “impraticabilità” ricorre quando l’impresa non può applicare un requisito, nonostante abbia fatto ogni ragionevole sforzo per applicarlo.

Se il management dovesse scegliere di non applicare gli IFRS per le PMI in un momento futuro e successivamente ancora intendesse tornare ad applicarli, le deroghe appena viste in sede di prima applicazione non saranno disponibili.

1.6    Selezione dei principi contabili

Come noto, i principi contabili sono i principi, i concetti di base, le convenzioni, le regole e le prassi applicati da un’impresa nella preparazione e presentazione del bilancio. Come abbiamo già visto, qualora gli IFRS per le PMI non contemplassero specificamente un’operazione, un evento, una condizione, il management utilizzerà il proprio buon senso nello sviluppare e applicare un principio contabile. Naturalmente, in accordo naturalmente con le caratteristiche qualitative principali viste prime (comprensibilità, rilevanza, attendibilità, sostanza sulla forma, prudenza, completezza, comparabilità, tempestività): le relative informazioni dovranno essere rilevanti per le esigenze degli utenti e affidabili, cioè il bilancio dovrà rappresentare fedelmente la situazione finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’impresa e le informazioni dovranno essere prudenziali e complete sotto tutti gli aspetti, appunto, rilevanti.

L’obiettivo dei bilanci IFRS è, in particolare, di fornire informazioni utili per le decisioni economiche. Un bilancio IFRS comprende uno stato patrimoniale, un conto economico, un prospetto delle variazioni del patrimonio netto, un rendiconto finanziario e la nota integrativa (oltre che una nota sui principi contabili usati). Non è previsto un formato obbligatorio per il bilancio, tuttavia, la Guida applicativa per gli IFRS per le PMI presenta un set completo di esempio per il bilancio e una disclosure checklist” (checklist dell’informativa) con le informazioni minime da inserire in bilancio e nelle note.

Lo Stato Patrimoniale

Il bilancio, come noto, presenta la posizione finanziaria e patrimoniale di un’impresa in un determinato momento. Le seguenti voci sono l’elenco di voci “minime” che devono essere presentate sul prospetto di Stato Patrimoniale:

Attivo (Assets)

  • immobili,  impianti  e  macchinari;
  • immobilizzazioni immateriali;
  • attività finanziarie;
  • partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
  • (eventuali) attività biologiche (ad esempio  prodotti  agricoli);
  • imposte differite attive;
  • crediti tributari correnti;  merci;
  • crediti  commerciali  e altri crediti;
  • le disponibilità liquide.

Patrimonio Netto (Equity)

  • capitale sociale attribuibile agli azionisti della controllante;
  • capitale sociale di minoranza (indicato separatamente  dalle  partecipazioni degli azionisti di maggioranza).

Passività (Liabilities)

  • passività per imposte differite;
  • debiti tributari correnti;
  • passività finanziarie;
  • accantonamenti;
  • debiti commerciali e altri debiti.

Attività e passività possedute per la vendita (Assets and liabilities held for sale)

Il totale delle attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente nel prospetto di stato patrimoniale.

La distinzione tra attività e passività correnti e non correnti

Le attività e le passività correnti e non correnti devono essere esposte  separatamente  nel   prospetto di Stato Patrimoniale, a meno che non si usi una riclassificazione basata sulla liquidità che fornisca informazioni attendibili e più rilevanti.

In particolare, un’attività è classificata come corrente se si prevede che venga realizzata, ceduta o consumata nell’ambito del normale ciclo operativo dell’impresa (indipendentemente dalla durata); detenuta principalmente con la finalità di essere negoziata; se si prevede di realizzarla entro 12 mesi dalla data di bilancio; quando si tratti di disponibilità liquide e mezzi equivalenti (senza limitazioni oltre 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio).

Similmente, una passività è classificata come corrente se si prevede che la sua estinzione avvenga durante il normale ciclo operativo aziendale; se è detenuta principalmente con la finalità di essere negoziata; se dovrà essere estinta entro 12 mesi dalla data di bilancio; se l’impresa non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno 12 mesi dopo la data di bilancio.

 

(continua…)

Paolo Battaglia
Dottore Commercialista in Ragusa e ACA Chartered Accountant (ICAEW) a Londra

[email protected]

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