Gli istituti finanziari non possono oggi applicare tassi d’interesse superiori a quelli c.d. “usurari”.

Il Ministero del Tesoro rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (comprensivo di commissioni di remunerazioni a qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e tasse) degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I tassi medi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, aumentati della metà, costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.

Qualora venisse convenuta l’applicazione di interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.

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