Continuiamo a trattare le piacevolezze degli inghippi cui si può incorrere con gli assegni bancari.
In particolare, come scrivevo in un post precedente, quando un assegno viene emesso senza autorizzazione o senza provvista, si mette in moto la procedura denominata “Revoca di sistema”. La revoca di sistema ha per conseguenza l’inibizione ad emettere assegni bancari per 6 mesi, con l’obbligo del cliente a restituire alla banca il blocchetto con quelli non ancora utilizzati.

Quando viene emesso un assegno senza autorizzazione o senza copertura la banca può non effettuare alcun pagamento per i titoli presentati all’incasso, ed è obbligata a procedere a segnalare la cosa alla CAI che, ahimé, non è il Club Alpino Italiano ma la Centrale di Allarme Interbancaria, archivio gestito dalla Banca d’Italia presso il quale si segnalano e vengono raccolti gli utilizzi anomali di assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Le segnalazioni avvengono da parte delle banche, uffici postali, intermediari finanziari, prefetti e l’autorità giudiziaria. E’ possibile acccedere liberamente solo ai dati non nominativi (estremi degli assegni e delle carte bloccati, smarriti o rubati). Invece l’accesso ai dati nominativi può essere effettuato solo dalle filiali della Banca d’Italia, dagli enti segnalanti, dai diretti interessati o da persone da essi delegati presso gli enti segnalanti stessi.

Quando si viene iscritti alla CAI la revoca di sistema è automatica.

L’obbligo di iscrizione alla CAI si declina in diverso modo, a seconda che vi sia stata mancanza di autorizzazione o mancanza di provvista. Nel primo caso l’iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dalla banca trattaria entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, senza bisogno di ulteriori formalità. Nel secondo caso il traente può evitare la segnalazione alla CAI con un pagamento tardivo.

Parleremo del pagamento tardivo in un successivo post.

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