Nell’ambito dell’attività d’impresa, è esperienza frequente quella di rilasciare a pagamento un assegno con “preghiera” di scambiarlo dopo una certa data. In un mondo di agnostici e atei, capita spesso che la preghiera resti inaudita e che il portatore si presenti in banca a scambiarlo, spesso anche con un largo sorriso, o che l’assegno finisca per essere portato all’incasso per un disguido qualunque, innocente quanto grave.

Sia chiaro che l’assegno è sempre pagabile a vista e che rilasciare un assegno con data in bianco o postdatarlo costituisce una forma di evasione dell’imposta di bollo che altrimenti andrebbe apposta alla cambiale, lo strumento vocato a queste forme di pagamento dilazionate. Però nella prassi commerciale accade di rilasciare assegni postdatati, che sono formalmente “irregolari”.

Cosa accade nel caso in cui l’assegno presentato per il pagamento entro il termine utile sia senza provvista, cioè non sia coperto perché sul conto mancano le somme necessarie affinché la banca effettui il pagamento?

Beh, innanzitutto si incorre in un illecito amministrativo puntito dalla legge con sanzioni amministrative e con la c.d. “revoca di sistema”, ai sensi della L.386/90 (modificata dal D.Lgsl 507/99). Le sanzioni pecuniarie variano da € 516 a € 3.099 e si incrementano nel caso di importo facciale superiore a a € 10.329 o di reiterazione. La stessa inosservanza della sanzioni amministrative può essere punita con la reclusione.

Le suddette sanzioni possono essere evitate con il c.d. “pagamento tardivo”, che comunque costituisce un aggravio di costi per l’emittente. Parleremo del pagamento tardivo in un successivo post.

Un’ulteriore conseguenza può essere il protesto, che si ha quando viene accertato con atto pubblico il mancato pagamento dell’assegno e ne viene data pubblicità con la pubblicazione sul bollettino dei protesti. Il risultare protestati non è la cosa più divertente del mondo, perché si hanno une serie di conseguenze nei confronti di finanziatori, fornitori e, a volte, clienti. Approfondiremo il protesto in un successivo post.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, in caso di particolare gravità dell’illecito o di importi elevati dell’assegno, il Prefetto può infliggere altre sanzioni che comportano il divieto di emettere altri assegni bancari per un periodo non inferiore a due anni (in casi ancora più gravi si può anche giungere all’interdizione dall’esercizio di attività professionale o imprenditoriale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imrepse, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

Nel prossimo post vedremo in cosa consiste la c.d. Revoca di Sistema, altra meraviglia amministrativa che non risulta tra le più divertenti.

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